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Statuto DocumentiData di inserimentoSTATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede 1. È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l' Associazione Culturale " APIN ", in forma di Associazione non riconosciuta , con sede legale in Via Vigna Jacobini 58 - 00149 - ROMA 2. L' Associazione , su delibera del Consiglio Direttivo, potrà istituire sedi secondarie in Italia e all' estero, nonché delegazioni e uffici amministrativi 3. APIN non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2. Art. 2 - Finalità L' Associazione , apolitica e senza fine di lucro , aperta alle persone fisiche , agli enti pubblici e privati , ha come finalità istituzionale lo sviluppo di una "cultura della conoscenza" , tra i cittadini e all' interno degli enti pubblici e privati , come strumento principale per migliorare l' occupazione, l' inclusione sociale dei cittadini e la competitività e flessibilità delle imprese . In particolare l' Associazione ha i seguenti scopi :
Art. 3 - Durata La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Art. 4 - Soci Possono essere soci dell'Associazione, le imprese, pubbliche e private, anche senza personalità giuridica, le persone fisiche , che riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione ed accettando i contenuti dello Statuto, sono interessati al mondo dell' Informatica e dell' Educazione Culturale. Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante oppure attraverso dei delegati interni. Il delegato non deve risultare socio dell'associazione a titolo individuale. L' adesione all' associazione ha una durata illimitata e la quota del socio è intrasmissibile. Art.5 Categorie di Soci I Soci si distinguono in: - Soci Promotori; - Soci Sostenitori; - Soci Ordinari; - Soci Onorari Soci Promotori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo. Soci Sostenitori sono gli Enti Pubblici o Privati e/o Persone Fisiche che condividendo le finalità dell' Associazione operano per il loro raggiungimento e la sostengono anche finanziariamente con una quota annuale non inferiore a quella dei Soci ordinari.Tutti i dipendenti e i collaboratori diretti degli Enti Pubblici/Privati e/o Associazioni che aderiscono all' Associazione A.P.I.N in qualità di Socio Sostenitore possono essere iscritti come soci ordinari, dietro richiesta scritta. Soci Ordinari sono le Persone Fisiche , gli Enti Pubblici e Privati, le Associazioni, che condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità e possibilità e sottoscrivono le quote associative decise dal Consiglio Direttivo. Gli Enti Pubblici , gli Enti Privati , le Associazioni possono sottoscrivere un certo numero di quote associative , di questo tipo , per i propri addetti. Soci Onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. Gli associati possono proporre candidature per le nomine di soci onorari. Le iscrizioni dei soci avvengono dietro loro richiesta e la relativa ammissione o meno viene deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. La qualifica di Socio si perde nei casi previsti dal successivo articolo 9. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall' esercente la patria potestà parentale Art. 5.1 Uguaglianza di diritti tra i Soci La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo. Ogni socio,in regola con i pagamenti delle quote associative, ha gli stessi diritti di elettorato attivo e passivo indipendentemente dalle categorie associative di appartenenza . E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa . Il Consiglio può disporre quote associative ridotte per entità senza fini di lucro e per soggetti appartenenti a categorie svantaggiate. Art. 6 Votazioni per via telematica Su deliberazione del Consiglio Direttivo, tutte le votazioni dell'Assemblea dei Soci possono essere fatte per via telematica ( fax-email ), utilizzando apposita scheda fornita dall'Associazione unitamente all'avviso di convocazione ed idonea a garantire la regolarità e la segretezza del voto. Le schede devono essere conservate per l'intero esercizio sociale seguente a cura del Segretario Generale. Art. 7 - Ammissione, esclusione e recesso dei Soci L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel regolamento interno dell'Associazione. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo, ed includere l'accettazione dello Statuto dell'Associazione. Ogni socio dovrà indicare al momento della domanda il livello di iscrizione desiderato tra quelli definiti all'Articolo 5. La qualità di socio si perde per esclusione del Consiglio Direttivo, per recesso, per decesso o per mancato versamento della quota entro i termini stabiliti dall'Assemblea.L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione, o per altri gravi motivi. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento. Art. 8 - Diritti ed obblighi dei soci Tutti i soci hanno diritto: - di partecipare a tutte le attività sociali;- di ricevere eventuali pubblicazioni edite dall'Associazione;- all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali;- di votare per l' approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti;- di essere eletti come consiglieri Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa di iscrizione, nella misura fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, entro i termini stabiliti dall'Assemblea stessa. Allo scopo di facilitare la partecipazione all'associazione di coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, è facoltà dell'assemblea dei soci, in seduta ordinaria, deliberare una quota di associazione ridotta per tali soggetti, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni approvati. Art.9 - Quote sociali e contributi associativi Ogni socio dovrà versare una quota associativa annuale , diversa per i soci sostenitori e i soci ordinari , per ottenere lo status di "socio" e le eventuali quote aggiuntive per usufruire delle prestazioni ulteriori connesse direttamente al fine istituzionale dell' Associazione e nel rispetto dell' art. 148 del TUIR. Art.10 - Gruppi di Lavoro Il Consiglio Direttivo può istituire, su richiesta dell' Assemblea, gruppi di studio su temi di interesse particolare per l' Associazione. In particolare il Consiglio Direttivo stabilisce il numero dei componenti e le linee guida delle attività che i suddetti gruppi eseguiranno.Tali gruppi riportano direttamente al Consiglio Direttivo e si intendono automaticamente sciolti al termine della loro attività Art. 11 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari Il patrimonio sociale è costituito : - da beni mobili e immobili che gli pervengono a qualsiasi titolo- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività: - dalle quote associative versate annualmente dai soci e da eventuali contributi degli stessi- da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;- da proventi derivanti da manifestazioni e iniziative promozionali in diretta attuazione dei fini istituzionali e per ricavi che non eccedono i costi di diretta imputazione- dai corrispettivi specifici e dai contributi supplementari, versati dai soci per usufruire di servizi aggiuntivi erogati in diretta attuazione delle finalità istituzionali Art. 11.1 I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento per qualunque causa il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione che persegua gli stessi scopi di solidarietà sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l' organismi di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L' Associazione ha l' obbligo di redigere un bilancio o rendiconto annuale e di predisporne tutte le idonee forme di pubblicità Gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, e non possono essere distribuiti - neanche indirettamente - ai soci e a terzi salvo diverse disposizioni imposte dalla legge. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati. Art. 12 - Organi sociali Sono organi dell'Associazione: - l'Assemblea dei Soci;- il Consiglio Direttivo;- il Presidente del Consiglio Direttivo;- il Comitato Tecnico-Scientifico Se non specificato diversamente, tutte le cariche sociali oppure tutti gli incarichi sono a titolo onorifico o gratuito: gli incaricati hanno diritto soltanto al rimborso delle spese. Art. 13 - Assemblea dei Soci L'assemblea dei Soci è sovrana e si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. Art. 13.1 - Assemblea Ordinaria È di competenza dell'assemblea ordinaria: - la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;- l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente del Consiglio Direttivo;- l'approvazione della misura delle quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo, e dei termini di versamento delle stesse;- la discussione e l'approvazione dei regolamenti interni, su proposta del Consiglio Direttivo;- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. Art. 13.2 - Assemblea Straordinaria È di competenza dell'assemblea straordinaria: - le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'associazione;- lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori ; L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro 30 Aprile per l'approvazione del bilancio preventivo/consuntivo e del programma di attività sociale per l'anno in corso; L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare a tutti i soci, all'ultimo indirizzo conosciuto, eventualmente anche per posta elettronica, e da pubblicare su apposita bacheca, "mailing list" e sito internet almeno 15 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Art. 13.3 - Validità dell'assemblea L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: - in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la metà più uno dei soci iscritti al libro soci;- in seconda convocazione, che può aver luogo almeno 1 ora dopo qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci. Le deliberazioni delle Assemblee sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Art. 14 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario per la redazione del verbale della riunione e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di due deleghe; il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo non possono detenere deleghe. Art. 15 - Consiglio Direttivo L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, più un numero di Consiglieri variabile da un minimo di 2 a un massimo di 8 . Il numero di Consiglieri è stabilito dall'Assemblea prima della nomina degli stessi, e vale fino alla nomina successiva. Il Presidente ed i Consiglieri debbono essere scelti fra i soci. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del consiglio direttivo ,cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare. Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione. Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) anni e sono tutti rieleggibili . Se un Consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza del primo dei non eletti, o indisponibilità dello stesso, sarà l'Assemblea, appositamente convocata, a deliberare la nomina del nuovo Consigliere fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo, con le stesse funzioni del Consigliere uscente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente, o in subordine del Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire Comitati tecnico scientifici per la realizzazione delle attività e di nominarne i membri. Art. 16 - Convocazione del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni 6 (sei) mesi o dietro richiesta motivata di almeno la metà dei Consiglieri. La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con modalità fissate nel regolamento interno. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 (due) giorni prima. Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Art. 17 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo Al Consiglio Direttivo spetta: - la gestione dell'associazione- il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;- deliberare sull'ammissione dei soci- convocare le Assemblee- determinare il valore delle quote associative, e l'eventuale riduzione per chi non ha raggiunto la maggiore età o per soggetti svantaggiati, per portarlo in approvazione all'Assemblea - stabilire l'importo delle quote associative, differenziate per categorie di Soci, e determinare gli eventuali contributi specifici e straordinari dei Soci - predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale, pe portarli in approvazione all'Assemblea;- redigere i regolamenti per l' attività sociale- predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento, per portarli in approvazione all'assemblea;- nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;- deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione; Art. 18 - Presidente del Consiglio Direttivo Il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea costitutiva è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, e nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza Consigliare. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Art. 19 Comitato Tecnico-Scientifico Il CTS è costituito da persone - anche non soci - con comprovata esperienza e competenza professionale nei settori di interesse dell' Associazione. I suoi membri supportano lo sviluppo dell' Associazione attraverso l' elaborazione di Linee Guida e di Piani di Sviluppo e lo svolgimento di attività consultive verso tutti i soci . Possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell' Assemblea , ma senza diritto di voto Art. 20 - Esercizio Sociale - bilancio preventivo e conto consuntivo L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta, per l' approvazione , all' Assemblea Ordinaria : - il Bilancio Consuntivo dell' esercizio trascorso - il Bilancio preventivo per l' anno in corso Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, e non possono essere distribuiti ne ai soci ne a terzi Art. 21 - Libri sociali e registri contabili I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono: - il libro dei soci;- il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;- il libro giornale della contabilità sociale; In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del Legislatore fiscale. Art. 22 - Revisione dello Statuto e scioglimento Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria. La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 23 - Rinvio Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre Leggi vigenti in materia. Firma dei Soci Promotori Roma, 15/11/2007
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